Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Organizzazione di Volontariato “FIDAS BOLOGNA-ODV”,
già denominata “Associazione Donatori Volontari del Sangue (A.D.V.S.) fondata in Bologna il 7 settembre 1951 ed approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.M. 13-12-1937, dal Prefetto di Bologna con D.P. in data 17-11-1951 n. 61162,
con sede legale nel Comune di Bologna, all’indirizzo indicato nei registri previsti ai sensi di legge, operante senza fini di lucro.
L’associazione ha estensione provinciale; ammette la dipendenza di Sezioni distaccate ed operative con sede ed organismi propri.
L’associazione può aderire a Federazioni in sede Regionale e Nazionale aventi le medesime finalità, assumendo gli obblighi conseguenti.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione ha il compito di promuovere tra i cittadini l’offerta volontaria, gratuita ed anonima, del proprio sangue ed emocomponenti per scopi di pubblica utilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con finalità solidaristiche, quali l’aiuto a persone che necessitano trasfusioni e la ricerca scientifica.
L’Associazione è rigidamente apartitica e svolge opera di carattere sanitario ed umanitario. Non può quindi, né deve aderire a manifestazioni partitiche di alcun genere.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
  1. propagandare il concetto prettamente umanitario e sociale dell’offerta del proprio sangue e divulgare i principi della terapia trasfusionale;
  2. diffondere tra la popolazione il principio della volontarietà dell’offerta gratuita ed anonima del sangue, come dovere civico;
  3. favorire la fratellanza ed il mutuo soccorso tra i propri aderenti;
  4. promuovere disposizioni per la valorizzazione presso Enti, Aziende e Privati, del donatore di sangue per la tutela dello stesso nell’esercizio della sua missione;
  5. di assicurare in caso di calamità e disastri – in base alle disposizioni dei Servizi Trasfusionali Ospedalieri convenzionati e su richiesta anche della protezione civile, l’allertamento, l’attivazione ed il coordinamento dei Donatori di Sangue associati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
  1. eredità, donazione e legati;
  2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

  9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
    L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
    Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
    I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

    Art. 4 - Membri dell'Associazione

    Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
    I soci si distinguono in:
    • Soci Donatori, chi volontariamente dona il suo sangue in forma anonima e gratuita
    • Soci Onorari.

    Per i Soci Donatori, la loro ammissione è subordinata all’accertamento della idoneità sanitaria a donare sangue da parte del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale.
    I Soci Onorari, invece, vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone che contribuiscono in qualche modo all’affermazione ed allo sviluppo dell’Associazione.
    L’adesione all’associazione è a titolo gratuito e senza limiti temporali, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e le dimissioni del Socio Donatore seconde le norme che regolano la donazione del sangue.
    Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
    Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

    Art. 5 - Procedure di ammissione dei soci

    L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 1 mese ed annotata nel libro degli associati. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
    In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che il collegio dei Probiviri si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.

    Art. 6 - Perdita della qualità di socio

    La qualità di socio si perde:
    • per decesso;
    • per recesso;
    • Per decadenza (per i soci donatori):
      - quando non persistano più i requisiti richiesti dalla legge per la donazione del sangue
      - quando, per qualsiasi motivo, non doni sangue per un lasso di tempo maggiore di quello previsto dalle norme vigenti in materia di donazione di sangue
    • per esclusione:
      - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
      - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione, >/li>

    Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
    Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
    L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
    Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro il termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria o al Collegio dei Probi-viri che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino a quella data il provvedimento si intende sospeso.
    Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento.
    Il socio receduto o escluso ha comunque diritto alle benemerenze maturate fino a quel momento.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:
  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull'attività associativa;
  • esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:
  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

    Art. 8 - Organi dell'Associazione

    Sono Organi dell'Associazione:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente;
    • il Vice-Presidente;
    • l’Organo di Controllo;
    • il Collegio dei Probiviri;
    • il Segretario
    • il Tesoriere

    L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

    Art. 9 - L'Assemblea

    L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
    Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
    Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

    Art.10 - Convocazione

    L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
    L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
    L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

    Art.11 - Quorum costitutivi

    L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di inizio della 2^ convocazione.
    L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

    Art.12 - Quorum deliberativi

    Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
    Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    Ciascun associato ha un voto.
    Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

    Art.13 - Competenze

    L’Assemblea ordinaria:
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
    • approva il bilancio;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
    • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
    • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.


    L’assemblea straordinaria delibera:
    • sulle modifiche dello statuto sociale;
    • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    • sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a nove e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Nell'indire il rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo uscente delibera il numero dei Consiglieri da eleggere, di cui dovrà essere data comunicazione ai Soci elettori mediante la pubblicazione sul giornale dell’Associazione e mezzi telematici, oltre che riportato nelle istruzioni di voto allegate alla scheda elettorale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
L’esercizio sociale delle attività ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:
  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e i Soci Onorari;
  • cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
  • provvede alla costituzione delle Sezioni distaccate e alla nomina dei loro Presidenti Incaricati, provvedendo inoltre alla ratifica di eventuali chiusure o modifiche delle Sezioni distaccate; provvede alla nomina dei Rappresentanti della Associazione presso i Consigli Direttivi di Associazione o Federazioni Regionali e Nazionali;
  • provvede alla nomina dei componenti i Comitati o istituzioni similari presso Enti Pubblici con i quali abbia rapporti in dipendenza della sua attività;
  • provvede alla nomina di Ispettori amministrativi.


Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti come da regolamento.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I sindaci revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Detto Organo può essere anche monocratico, in tal caso deve essere iscritto in apposito registro dei revisori legali iscritti.

L’Organo di Controllo, se nominato:
  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Il Collegio dei Probi-Viri

Il Collegio dei Probi-viri, eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le norme del Regolamento, ha mandato di dirimere le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione e di giudicare sulla condotta morale degli Associati.
Il Collegio dei Probi-viri delibera in merito ai ricorsi presentati da parte degli associati esclusi o dagli aspiranti associati avversi i provvedimenti di reiezione della domanda di ammissione emessi dal Consiglio Direttivo. La decisione dei Probi-Viri è vincolante.

Art. 20 - Il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli ultimi due possono essere scelti anche fra non Soci e possono essere incarichi eventualmente cumulabili; in ogni caso può essere loro riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per la funzione svolta.

Art. 21 - Coordinamento Giovani

Il Coordinamento Giovani FIDAS Bologna ODV rappresenta i giovani iscritti all'associazione i quali, condividendo i valori e le finalità associative, si impegnano attivamente a promuovere il valore della cultura della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue.
Le attività del Coordinamento Giovani FIDAS Bologna ODV si svolgono in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo secondo le linee di indirizzo promosse dall'associazione. Compito fondamentale del Coordinamento Giovani FIDAS Bologna ODV è quello di pensare, organizzare e sviluppare, di regola in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.
Il Coordinamento Giovani elegge un suo rappresentante che:
  • coordina tutte le attività di promozione;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e relaziona allo stesso sulle proprie iniziative;
  • predispone la relazione annuale delle attività svolte da presentare all'Assemblea dei Soci;
  • rappresenta il Coordinamento provinciale in ambito Regionale e Nazionale.


Art. 22 - Le sezioni operative e il Presidente di Sezione

Il Consiglio Direttivo può istituire delle Sezioni Operative distaccate nel territorio della Provincia di Bologna, facenti capo all'Associazione ed al presente Statuto.
In ogni sezione è designato, da parte del Consiglio Direttivo, un Presidente di sezione che svolge mera attività di gestione dell’unità territoriale e di coordinamento con l’Associazione.
Il Presidente di sezione è scelto tra gli associati, non detiene alcun potere di rappresentanza legale, non ha diritto di voto in sede di Consiglio Direttivo e non concorre, in quanto tale, a determinare gli indirizzi dell’Associazione al pari dei membri dell’organo direttivo.
Al fine di ricevere informazioni in merito alle attività poste in essere a livello territoriale e per il monitoraggio delle stesse, il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vice – Presidente, convoca periodicamente i Presidenti di sezione definendo le linee di coordinamento con l’attività principale dell’Associazione, nel rispetto del presente statuto.
Fatta salva la facoltà di recesso, è facoltà dell’Organo Direttivo revocare l’incarico di gestione e coordinamento delle sezioni territoriali, fornendo al soggetto interessato adeguata motivazione e permettendo allo stesso facoltà di replica.
Il provvedimento di revoca di cui al precedente comma non comporta la perdita della qualità di associato, fatti salvi i formali procedimenti di decadenza o esclusione dell’associato disciplinati dal presente statuto. Il provvedimento di revoca non è soggetto ad impugnazione.
Allorché il Consiglio Direttivo dell'Associazione proceda alla revoca dell’incarico di un Presidente di sezione, il Presidente o il Vice-Presidente provvedono all'immediata sostituzione dello stesso, salvo ratifica successiva da parte del Consiglio Direttivo il quale, eventualmente, provvede alla designazione di un nuovo incaricato.

Art. 23 -Gratuità delle Cariche

Tutte le Cariche contemplate nel presente statuto sono ricoperte a titolo gratuito.
Può essere riconosciuto un rimborso spese per l’attività svolta nell'ambito della funzione ricoperta in relazione alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate nei limiti e nelle condizioni preventivamente.

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:
  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
  • Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed alle altre norme di legge vigenti in materia.